Stop al rilascio dei certificati

Dal primo Gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge 183 del 12 novembre 2011, la cosiddetta Legge  di Stabilità, che all’articolo 15 cita come segue:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”».

Infatti da qualche giorno non sono più possibili i certificati alla p.a.. Gli uffici pubblici d’ora in avanti avranno solo due possibilità: acquisire d’ufficio dati e informazioni da cittadini e imprese o accettare le autocertificazioni.
Sui documenti dovrà essere obbligatoriamente inserita la seguente avvertenza: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Una dicitura essenziale per la validità stessa del certificato, in assenza della quale, oltre alla nullità del documento, potranno scattare pesanti sanzioni per il dipendente pubblico responsabile.
Se ad esempio un ufficio pubblico richiedeva finora uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più, il cittadino produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l’ufficio pubblico che provvederà a verificare le dichiarazioni presentate.
Quindi si avrà come vantaggio il risparmio delle imposte di bollo con le autocertificazioni, ma come rischio un procedimento penale per le false dichiarazioni.